Il 2022 sarà l’anno delle grandi novità per imprese e professionisti. Assisteremo al nuovo formato dell’esterometro, all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica per regime forfettario e vedremo la situazione legata alla scadenza del servizio di conservazione SOGEI. Le novità sembrerebbero quindi essere non solo tante, ma anche di fondamentale importanza. Per questo abbiamo deciso di elaborare una guida in cui potrai trovare quello che c’è da sapere sulla fatturazione elettronica per il 2022.
Iniziamo!
Verso la fatturazione elettronica dei regimi forfettari
Partiamo con una delle novità più importanti e temute da professionisti ed imprenditori: la previsione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per tutti quei soggetti che operano in regime forfettario.
Facciamo un passo indietro per capire cosa ha portato a questa decisione.
Il 17 dicembre 2021 è stata pubblicata la decisione 2021/2251 del Consiglio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. La decisione in esame ha come oggetto l’autorizzazione nei confronti dell’Italia a prolungare l’obbligo di fatturazione elettronica per il triennio 2022 per tutti i soggetti IVA, inclusi quindi anche coloro fino a quel momento esonerati – ovvero associazioni sottosoglia, forfettari, minimi.
Bisogna però precisare come la mera autorizzazione comunitaria non si traduca in un immediato obbligo di legge. Questo vuol dire che non è necessario un provvedimento interno che subito apporti le modifiche richieste al D.Lgs. 127/2015 – il decreto che disciplina la fatturazione elettronica obbligatoria -, anche se comunque questa decisione appare ad oggi scontata.
Questo fatto ci porta a considerare tre diversi scenari che possono essere messi in atto da parte del legislatore. Vediamo quali sono:
- L’obbligo scatta dal primo gennaio 2023 – rappresenta anche lo scenario migliore per i diretti interessati;
- L’obbligo scatta dal primo luglio 2022;
- L’obbligo scatta dal primo gennaio 2022, ma con la previsione di periodo transitorio, durante il quale non viene sanzionato l’invio tardivo della relativa documentazione.
Fatturazione elettronica: cosa fare quando scatta l’obbligo
In ultima battuta è bene sottolineare la differenza fondamentale che intercorre fra il concetto di obbligo e quello di facoltà. Essere obbligati alla fatturazione elettronica rappresenta una situazione molto diversa dalla facoltà di fatturazione elettronica, soprattutto per quanto riguarda le fatture ricevute.
Facciamo un esempio.
Il contribuente forfettario che oggi decide di emettere la fattura elettronica può legittimamente continuare a ricevere fatture. Le può trattare come se fossero analogiche e conservarle in modo tradizionale – ad esempio all’interno di una classica cartellina documenti. Nel momento in cui l’obbligo di fatturazione elettronica per chi opera in regime forfettario entra in vigore a tutti gli effetti, ecco che lo stesso soggetto è tenuto non solo a ricevere in elettronico le fatture di acquisto, ma anche a conservarle digitalmente. Se vuoi sapere come conservare la tua fattura elettronica, ti consigliamo di leggere questo articolo su Fattura elettronica: come conservarla a norma di legge
Rinnovo della convenzione per la conservazione delle fatture
Ora prendiamo in considerazione il rinnovo per la conservazione delle fatture. Innanzitutto, non stiamo parlando di un adempimento obbligatorio, ma di un impegno da mettere comunque in scadenza.
Vengono considerati tutti i professionisti che tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 hanno aderito al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche. Essi hanno sottoscritto un accordo triennale che non prevede il tacito rinnovo. Passati 36 mesi da tale sottoscrizione, ecco che tutte le fatture smettono di essere portate automaticamente in conservazione.
Nel momento in cui professionisti ed imprenditori vogliono continuare ad utilizzare il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sarà necessario effettuare una nuova adesione. Si può lasciar scadere il vecchio accordo e rinnovare dopo la scadenza – qualche giorno o anche qualche mese dopo. Tutto questo per la possibilità di ricomprendere all’interno dell’accordo le fatture che sono transitate da SdI a partire dal 1° gennaio del secondo anno precedente a quello di adesione.
La necessità di rinnovare l’adesione alla conservazione è valida per coloro che hanno aderito a tale conservazione prima dell’adozione del nuovo testo di accordo – 4 giugno 2021. Per le adesioni ed i rinnovi successivi il nuovo testo ne prevede l’efficacia fino a revoca.
Utilizzo dei dati nella fatturazione elettronica: cosa dice il Garante della privacy
Recentemente il Garante della privacy ha elaborato un parere relativo alle regole tecniche inerenti la memorizzazione delle fatture elettroniche. Esso è da utilizzare per l’analisi del rischio e controllo a scopi fiscali.
Il Garante Privacy ha sostanzialmente espresso un parere favorevole all’utilizzo dei cosiddetti dati fattura e dati fattura integrati. Si tratta di quelle informazioni quantitative – come ad esempio importi – e quelle informazioni qualitative nel caso di operazioni. Esse non devono coinvolgere consumatori finali, e il loro uso uso è condizionato dall’adozione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – di alcune limitazioni e procedure. Queste assicurano che tutti i dati e le informazioni all’interno delle fatture non possano essere utilizzati per qualcosa di diverso dal trattamento previsto dalla legge.
Non solo, ma anche in caso di operazioni svolte tra soggetti professionali, le informazioni qualitative devono essere escluse dai dati fattura integrati. Infine, nel caso di consumatori finali – ma ad eccezione delle attività di controllo inerenti la detrazione e la deduzione di spese sostenute – l’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche può avvenire soltanto a seguito della presenza di un rischio di evasione che è emerso successivamente a verifiche fiscali su soggetti IVA.
Se vuoi sapere come proteggere i tuoi dati sensibili con conservazione documentale digitale ti consigliamo di leggere questo articolo su GDPR e la conservazione elettronica.
Abolizione dell’esterometro
Passiamo adesso all’ultimo punto: l’esterometro.
E’ stato rinviato al 1° luglio 2022 lo scattare dell’obbligo di comunicazione delle operazioni passive e attive con soggetti esteri – comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 – non più attraverso il vecchio “esterometro” periodico, ma nella forma di singoli documenti xml in formato Fattura elettronica, che devono essere inviati nei termini ordinari di emissione per la fatturazione attiva entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della fatturazione passiva stessa.
È utile sottolineare come questo modello di comunicazione sia ad oggi già utilizzabile a discrezione del contribuente. Risulta essere frequentemente usato per ridurre il carico di lavoro complessivo.
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