Fatturazione elettronica forfettari: le novità dal 1° luglio

In virtù della pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, per i regimi forfettari è stato confermato l’obbligo di fatturazione elettronica, che scatterà a partire dal primo luglio. Dall’obbligo restano esclusi solo i contribuenti con ricavi non superiori a 25mila euro fino al 31 dicembre 2023. Anche per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano scatta la misura anti evasione, che prevede l’invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Quest’ultimo comprende anche i dati delle operazioni transfrontaliere, entrata in vigore dopo l’abolizione dell’Esterometro.

In questo articolo vedremo nel dettaglio per chi scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal primo luglio e le relative sanzioni in caso di violazione di tale previsione. 

Fatture elettroniche: requisiti

Il decreto Ministeriale 55/2013 ha inizialmente previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione, che la Legge di Bilancio 2018 ha esteso anche alle relazioni con i privati. Dal primo luglio 2022 questo obbligo è previsto anche per chi opera in regime forfettario

Prima di vedere nel dettaglio in che modo è stato esteso l’obbligo, dobbiamo precisare che le regole sulla fatturazione elettronica richiedono che:

  • Sia sempre riportata ora e data di creazione della relativa fattura;
  • I dati non possano essere modificati;
  • Il formato sia XML;
  • Ci sia la firma elettronica del titolare. Questo elemento contribuisce a garantire l’autenticità del documento;
  • Le fatture siano trasferite con l’indirizzo PEC o il Codice Destinatario, oppure con il codice identificativo dell’ufficio di destinazione – per le Pubbliche Amministrazioni; 
  • Le fatture siano spedite attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

 

Fatturazione elettronica: quando si è in regola 

Per emettere fatture elettroniche che siano conformi alla Legge non è sufficiente soltanto creare fattura cartacea o in PDF e successivamente spedirla al cliente. 

Risulta infatti necessaria la produzione di una fattura in formato XML e poi inviarla al Sistema di Interscambio – SdI. Quest’ultimo effettua i controlli sul documento e nel momento in cui vengono superati, provvede a consegnare la fattura al destinatario a seconda dell’indirizzo telematico – indirizzo PEC o Codice Destinatario – specificato all’interno della fattura. 

Fattura elettronica e Sistema di Interscambio (SdI)

La Legge prevede che la trasmissione delle fatture elettroniche debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio – SdI. Tutte le fatture elettroniche che non sono inviate attraverso questa modalità sono considerate come non emesse. In tal caso il titolare di partita IVA dovrà pagare eventuali sanzioni, che derivano proprio dalla violazione di quest’obbligo, con la conseguenza che il cliente non potrà detrarre l’IVA relativa alla transazione.

Il Sistema di interscambio riceve le fatture elettroniche, successivamente le controlla e procede a trasmetterle all’ufficio a cui sono destinate.

Nel momento in cui i documenti arrivano al Sistema di interscambio, tale sistema controlla che:

  • Ci siano i dati essenziali della fattura richiesti dalla Legge;
  • Sia indicato un indirizzo telematico a cui spedire la fattura – PEC o Codice Destinatario. 

Se le informazioni sono corrette, il SdI provvede a inoltrare la fattura al destinatario individuato all’interno del documento. Invia poi una ricevuta di recapito che riporta dati, data e ora di consegna del medesimo documento.

Tutti i vantaggi della fatturazione elettronica

L’introduzione della fatturazione elettronica porta con sé tutta una serie di vantaggi, quali:

  • Riduzione dell’uso della carta e conseguente digitalizzazione delle procedura di emissione, di gestione e di conservazione dei documenti fiscali;
  • Semplificare ulteriormente la contabilità semplificata attraverso la rimozione dell’onere della tenuta dei registri IVA per i soggetti destinatari dell’obbligo di fatturazione; 
  • Rendere più efficiente la relazione tra fornitore e cliente grazie al riferimento all’ora e alla data di emissione e consegna, facilmente tracciabile grazie al Sistema di interscambio; 
  • Incoraggia la trasmissione telematica grazie alla diminuzione a 2 anni dei termini di accertamento fiscale per tutti i soggetti che emettono e ricevono solo fatture e ricevono pagamenti per importi superiori a 500€ attraverso mezzi tracciabili;
  • Facilita la consultazione dei documenti.

Fatturazione elettronica forfettari: per chi scatta l’obbligo 

Il decreto attuativo ha stabilito che l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà anche per i contribuenti in regime forfettario, per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio e per i soggetti passivi – enti del terzo settore ed associazioni sportive dilettantistiche. Tali soggetti devono: 

  • aver esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi; 
  • aver conseguito dall’esercizio di attività commerciali, nel periodo d’imposta precedente, proventi per un importo fino a 65mila euro.

Fino al 31 dicembre 2023, rimangono invece esonerati dall’obbligo le piccole Partite IVA che nell’anno precedente hanno percepito compensi o conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro. Questi soggetti potranno quindi continuare ad emettere fatture cartacee. Per loro l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.

Resta il divieto di emettere fatture elettroniche per tutto il 2022 per due categorie di operatori:

  • i soggetti che ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, il tutto relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Le sanzioni

Da luglio a settembre 2022, alle nuove Partite IVA chiamate ad emettere fattura elettronica sarà riconosciuto più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni previsti per la fattura “immediata”. Per questo periodo non scatterà quindi la sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni soggette all’inversione contabile, non soggette a IVA, esenti e non imponibili. In questi casi la multa prevede un importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro. La multa è invece tra i 250 e i 2mila euro se l’irregolarità non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva

Per Legge la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è di 10 anni. Si tratta di una speciale procedura di archiviazione che attraverso l’apposizione di una marca temporale e della firma digitale contribuisce ad assicurare che l’identità di colui che emette fattura sia nota e accertata. In questo modo i documenti conservati mantengono il loro valore fiscale nel corso tempo, assicurando che non possano essere cambiati dopo la messa in conservazione.

 

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